Statuto del Comune di Vivaro Romano
PARTE I
ATTI DEGLI ENTI COMUNALI
STATUTO DEL COMUNE DI VIVARO ROMANO
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 DEFINIZIONE
Il Comune di Vivaro Romano è un ente autonomo locale, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale curandone gli interessi generali, promuovendo lo sviluppo civile, sociale ed economico, avvalendosi della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.
ART. 2 AUTONOMIA
Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà. L’ente collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, con le forme associative e di unione tra enti locali e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali.
L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
ART. 3 SEDE
La sede del Comune è sita in Via Mastro Lavinio n. 5; nella struttura hanno sede gli uffici dell’amministrazione comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.
ART. 4 TERRITORIO
Di origine equa, il paese è costruito su uno sperone di roccia chiamato Colle Gennaro, e il territorio si estende per Kmq. 12,50. Confina con i territori di Oricola, Carsoli, Poggio Cinolfo, Vallinfreda, Orvinio, Turania, Montorio e Pozzaglia.
La festa patronale ricorre il 3 febbraio, San Biagio. Altrettanto valorizzata e densa di manifestazioni ad essa connessa è la festa della Madonna Illuminata, compatrona di Vivaro, che ricorre nei giorni 4-5-6 agosto.
ART. 5 STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE
Negli atti, il Comune si identifica con il nome di Vivaro Romano. Ha un proprio stemma e un gonfalone contraddistinto da un drappo di verde con la bordatura di giallo alla base del quale, su lista bifida e svolazzante, in lettere lapidarie nere, è scritto “COMMUNITAS VIVARII 1807”; lo stemma, su campo oro, raffigura un cespo di rose canine o silvestri avvinte da una vipera. Lo stemma e il Gonfalone sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Onorificenze e Araldica, con D.P.R. 28 maggio 2010.
Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a particolari iniziative. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
ART. 6 PARI OPPORTUNITA’
1. Il Comune garantisce l’assunzione del principio della pari opportunità tra uomo e donna in tutte le azioni di governo, valorizzando la differenza di genere, promuovendo il pieno riconoscimento delle professionalità.
2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonché la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
ART. 7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONI SOCIALI E DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
ART. 8 FINALITA’
Il Comune di Vivaro Romano, con riferimento alle direttive degli organismi internazionali e ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione:
- promuove gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;
- promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme ad altre istituzioni nazionali e internazionali, al controllo di ogni forma di inquinamento assicurando i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- attua un programmatico e organico assetto del territorio nel rispetto dell’ambiente e della tutela del suolo e delle risorse idriche;
- assicura la conservazione dell’antico impianto urbanistico del centro storico ed il suo valore e interesse culturale;
- cura gli interessi della comunità assicurando la promozione dei valori culturali, sociali economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando affinché esso ne conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi propri della società civile che lo rappresenta;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute e all’assistenza sociale;
- tutela la vita umana, la persona e la famiglia garantendo, tramite i servizi sociali e educativi, l’assistenza sociale, diritto allo studio, formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e di pensiero;
- sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela verso le persone disagiate e svantaggiate, agli anziani e ai minori anche in collaborazione con le associazioni di promozione sociale;
- rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
- coordina lo sviluppo economico e sociale favorendo le attività commerciali e no-profit artigianali, turistiche, sportive del tempo libero fornendo le necessarie infrastrutture e supporto tecnico-amministrativo
ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)
Capo I – Consiglio comunale
ART. 10 ELEZIONE – COMPOSIZIONE – COMPETENZE
L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
ART. 11 IL CONSIGLIO COMUNALE
- Il Consiglio comunale rappresenta la comunità di Vivaro Romano ed è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e si riunisce di norma nella sede municipale.
- L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
- Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzione; provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
- Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha funzione di rappresentanza democratica della comunità.
ART. 12 FUNZIONAMENTO
Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento che in ogni caso dovrà disciplinare
- la costituzione dei gruppi consiliari;
- la convocazione del Consiglio comunale;
- la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni e l’organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
- I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune, entrano in carica all’atto della proclamazione.
- Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto previsto dal capo 2 del titolo 3 del T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000.
- I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle disposizioni statutarie, regolamentari e di ogni altra deliberazione del Consiglio, nonché diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
- Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento, dagli Uffici Comunali e dagli Enti o Aziende da essi dipendenti notizie, informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
- I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno; le indennità dei consiglieri sono stabilite per legge.
- Il consiglio comunale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.
- I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni.
- I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dello stesso consiglio, presa con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- I consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ai fini del recapito, degli avvisi di convocazione del consigli comunale e delle comunicazioni ufficiali del Comune, diversamente sarà valido il deposito presso la Casa comunale.
ART. 13 SESSIONI DI CONSIGLIO
- Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- Le sessioni ordinarie si svolgono:
entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;
entro il mese di settembre per la verifica degli esercizi di bilancio;
entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
- Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
ART. 14 ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE
Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti, garantendo almeno un rappresentante della minoranza. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano preventivamente le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono nei modi stabiliti del presente Statuto e dal Regolamento allo svolgimento delle attività amministrative del Comune.
ART. 16 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI
Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali temporanee per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi e progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Tali commissioni concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’indagine. Delle commissioni fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
ART. 17 INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI
Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
Capo II – Sindaco e Giunta comunale
ART. 18 IL SINDACO
- Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
- Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
- Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti, per il successivo quinquennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
- Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
ART. 19 FUNZIONI DEL SINDACO E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
- Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
- convoca e presiede la Giunta comunale ed è l’interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
- esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
- assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali., promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività;
- indice i referendum e ne proclama i risultati;
- Invia le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;
- concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere impegnando la politica generale del Comune;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
- dirige e vigila sull’espletamento del servizio e adotta i relativi provvedimenti inerenti la Polizia urbana;
- impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- inoltre, il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale;
- nomina il Segretario scegliendolo dall’apposito Albo;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi a alla esecuzione degli atti con il concorso degli assessori comunali, e con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario comunale;
- il Sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
- sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale di competenza statale e sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa alla sicurezza dell’ordine pubblico.
ART. 20 DIMISSIONI DEL SINDACO
- Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale e al Segretario Comunale e fatte prevenire all’ufficio protocollo del Comune.
- Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti previsti dalla Legge.
ART. 21 IL VICESINDACO
- Il Vicesindaco è l’assessore con delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni spettanti al Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
- In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.
ART. 22 DELEGHE DEL SINDACO
- Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori, ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
- La delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni, deve essere accettata espressamente e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al Sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
- Il Sindaco può delegare le funzioni al segretario generale, ai dirigenti e responsabili dei servizi con contratto a tempo indeterminato, nonché la capacità di rappresentare in giudizio l’Ente.
- L’esercizio totale o parziale delle funzioni delegate non richiede accettazione e produce i suoi effetti finché non sia revocato.
- Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal Sindaco che provvede all’attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.
ART. 23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
- La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro-tempore vigente in materia. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al Consiglio, in un numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
- Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
ART. 24 LA GIUNTA COMUNALE – FUNZIONI E COMPETENZE
- La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza; svolge, inoltre, attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
- La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
- La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale della sua attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
- Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
- Adotta le variazioni al bilancio in via d’urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- La Giunta è convocata dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, i compiti, le attività e il funzionamento della Giunta sono stabiliti dal Regolamento. La Giunta può modificare qualsiasi atto di interesse pubblico di propria competenza.
- Il Responsabile del Servizio nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici riguardanti il proprio servizio e il Segretario Comunale e per l’assunzione di personale di cat. D.
- Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.
- La Giunta fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e il Responsabile del Servizio costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.
- La Giunta decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente.
- Le decisioni istituzionali della Giunta comunale possono essere formalizzate anche fuori dal territorio comunale.
ART. 25 CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE
- Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.
- Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio.
TITOLO III
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte
ART. 26 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti con le modalità previste dal Regolamento a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vivaro Romano, ovvero che siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente.
ART. 27 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato quale strumento di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, che operano nel territorio e svolgono attività di interesse locale; ne favorisce l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento: riconosce le facoltà di prendere visione degli atti, di intervenire e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi qualora ne abbiano l’interesse.
Il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili familiari, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per la realizzazione di progetti proposti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco che forniamo di seguito: Pro-Loco, Associazione Culturale di Varia Umanità e Musica VIVARIUM, Centro ricreativo Terza Età, ANC – Sezione di Vivaro Romano “Ippolito Cortellessa”, Comitato Festeggiamenti Patronali, nonché a ulteriori associazioni che verranno costituite, purché regolarmente dotate di registrazione notarile, atto costitutivo e statuto.
Il Comune collabora, nella gestione delle terre, con l’Università Agraria di Vivaro Romano, l’ente autonomo costituitosi nel 1907 in seguito al riscatto dei possedimenti del Feudo Borghese operato dal cardinale Angelo Di Pietro.
Il Comune tramite l’istituto organico di Protezione Civile, nel caso di gravi catastrofi o calamità naturali, con effetti sulla popolazione, predisporrà tempestivamente i primi interventi di soccorso, così come prevede all’immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di opere e servizi di propria competenza.
ART. 28 CONSULTAZIONI POPOLARI
Il Comune può consultare le associazioni e le società cooperative operanti nei settori economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo prima dell’adozione di delibere o altri atti amministrativi di interesse pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
ART. 29 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello Stato.
- Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità nell’azione amministrativa, è riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, con le modalità stabilite dal Regolamento.
- I casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.
- Per assicurare l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il Regolamento dovrà prevedere a) gli atti di cui potrà essere vietata l’esibizione; b) le forme e le modalità di esercizio del diritto di accesso; c) la disciplina del rilascio delle copie di atti, previo pagamento dei soli costi e le modalità di esercizio del diritto di informazione.
- E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica e di qualunque altra specie di contenuto degli atti formati dalla Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
ART. 30 PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE
I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione possono rivolgere in modo associato agli organi comunali petizioni, proposte e istanze per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Sindaco, o suo delegato, secondo la natura del contenuto dell’istanza risponde alle petizioni entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Capo II
Referendum consultivo
ART. 31 REFERENDUM
- E’ istituito il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.
- Per l’indizione del referendum la richiesta dei cittadini deve essere corredata dal numero di sottoscrizioni autenticate nella forma di legge e presentate all’ufficio del Segretario Comunale per la verifica della regolarità, pari al 20% del corpo elettorale.
- Il referendum può essere, altresì, promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- Il referendum è indetto con decreto del Sindaco, entro novanta giorni dal deposito della richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i provvedimenti in materia di:
- Tributi locali, tariffe e rette
- Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
- Personale comunale
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti
- Attività vincolata all’amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti
- Strumenti urbanistici
- Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I – Gli uffici
ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta.
- Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e di efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
- Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 33 FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
- I responsabili degli uffici presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri.
ART. 34 INCOMPATIBILITA’
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far svolgere un conflitto di interessi con l’Ente. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.
ART. 35 ALBO PRETORIO ED I INFORMAZIONE
Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il responsabile del servizio cura l’affissione degli atti.
Capo II – Il Segretario Comunale
ART. 36 IL SEGRETARIO COMUNALE
- Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 03/02/1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
- Al Segretario comunale spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
- Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua fiducia. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
TITOLO V
FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO
ART. 37 ORDINAMENTO
- L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti nel regolamento. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- Il Comune in conformità alle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
- Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
ART. 38 BILANCIO COMUNALE
- L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti questa fissati dal Regolamento di contabilità.
- La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento.
- Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.
ART. 39 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
L’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è compilato annualmente dal ragioniere del Comune che risponde all’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
ART. 40 RENDICONTO DELLA GESTIONE
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
ART. 41 IL REVISORE DEI CONTI
- Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
- L’organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
- L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, risponde della verità delle sue attestazioni.
- L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
ART. 42 TESORERIA
- Il Comune ha un servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge del Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
ART. 43 UNIONE DEI COMUNI
- Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali.
- Il Consiglio comunale costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge unione di comuni con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, migliorare le strutture pubbliche e d offrire servizi più efficienti alla collettività.
- Il Comune di Vivaro Romano fa parte dell’Unione intercomunale “Medaniene”, comprendente, inoltre, i paesi di Anticoli Corrado, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Riofreddo, Vallinfreda.
- L’Unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari anche con i Comuni.
ART. 44 CONSORZI
- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi ed altri organismi similari con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- A questo fine, il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
- La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
ART. 45 CONVENZIONI
- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 46 ACCORDI DI PROGRAMMA
- Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di interventi o programmi di intervento, di progetti di particolare complessità che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull’opera e sugli intereventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- L’accordo di programma viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 267/2000.
ART. 47 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- Le funzioni amministrative relative allo sport trovano loro fonte nell’art. 60 del D.P.R. 616/1977, e nel D. LGS. 08.01.2004, n. 15 ed hanno collocazione nell’area dei servizi pubblici locali.
- Il Comune, nel rispetto del regolamento, può affidare alle società sportive locali la concessione degli impianti sportivi comunali per le manifestazioni di interesse diretto delle stesse società ovvero conferire gli impianti in concessione.
- La gestione delle attività connesse all’evento sportivo e le manifestazioni ad eventi non collegati con avvenimenti sportivi sono definite con il provvedimento di concessione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 48 LIMITI
La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essa incompatibili.
ART. 49 MODIFICHE E ADEGUAMENTI DELLO STATUTO
Le modifiche e gli adeguamenti dello statuto sono deliberate dal consiglio, comunicate con la procedura stabilita dall’art. 1 comma 3 e art. 6 comma 4 del d.lgs. 267/2000. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
ART. 50 ENTRATA IN VIGORE
- Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
- Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
INDICE
TITOLO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Definizione
Art. 2 Autonomia
Art. 3 Sede
Art. 4 Territorio
Art. 5 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore
Art. 6 Pari Opportunità
Art. 7 Assistenza – Integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili – Coordinamento degli interventi
Art. 8 Finalità
Art. 9 Tutela dei dati personali
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)
Capo I – Consiglio comunale
Art. 10 Elezione – Composizione – Competenze
Art. 11 Il Consiglio Comunale
Art. 12 Funzionamento
Art. 13 Sessioni di consiglio
Art. 14 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 15 Commissioni consiliari permanenti
Art. 16 Costituzione di commissioni speciali
Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II – Sindaco e Giunta
Art. 18 Il Sindaco
Art. 19 Funzioni del Sindaco e indirizzi generali di governo
Art. 20 Dimissioni del Sindaco
Art. 21 Il Vicesindaco
Art. 22 Deleghe del Sindaco
Art. 23 Composizione della Giunta
Art. 24 La Giunta comunale – Funzioni e competenze
Art. 25 Cessazione della carica di assessore
TITOLO III
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte
Art. 26 Partecipazione dei cittadini
Art. 27 Istituti di partecipazione popolare
Art. 28 Consultazioni popolari
Art. 29 Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi
Art. 30 Petizioni, istanze e proposte
Capo II – Referendum consultivo
Art. 31 Referendum
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I – Gli uffici
Art. 32 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33 Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 34 Incompatibilità
Art. 35 Albo pretorio e informazione
Capo II – Il Segretario Comunale
Art. 36 Il segretario comunale
TITOLO V
FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO
Art. 37 Ordinamento
Art. 38 Il bilancio comunale
Art. 39 Amministrazione dei beni comunali
Art. 40 Rendiconto della gestione
Art. 41 Il revisore dei conti
Art. 42 Tesoreria
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 43 Unione dei comuni
Art. 44 Consorzi
Art. 45 Convenzioni
Art. 46 Accordi di programmi
Art. 47 Impianti sportivi comunali
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 48 Limiti
ART. 49 Modifiche e adeguamenti dello statuto
ART. 50 Entrata in vigore
PARTE I
ATTI DEGLI ENTI COMUNALI
STATUTO DEL COMUNE DI VIVARO ROMANO
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 DEFINIZIONE
Il Comune di Vivaro Romano è un ente autonomo locale, rappresenta la comunità di coloro
che vivono nel territorio comunale curandone gli interessi generali, promuovendo lo sviluppo civile,
sociale ed economico, avvalendosi della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e delle leggi
della Repubblica Italiana.
ART. 2 AUTONOMIA
Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della
solidarietà. L’ente collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Comunità
Montane, con le forme associative e di unione tra enti locali e si riconosce in un sistema statuale
unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali.
L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione;
persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
ART. 3 SEDE
La sede del Comune è sita in Via Mastro Lavinio n. 5; nella struttura hanno sede gli uffici
dell’amministrazione comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.
ART. 4 TERRITORIO
Di origine equa, il paese è costruito su uno sperone di roccia chiamato Colle Gennaro, e il
territorio si estende per Kmq. 12,50. Confina con i territori di Oricola, Carsoli, Poggio Cinolfo,
Vallinfreda, Orvinio, Turania, Montorio e Pozzaglia.
2
La festa patronale ricorre il 3 febbraio, San Biagio. Altrettanto valorizzata e densa di
manifestazioni ad essa connessa è la festa della Madonna Illuminata, compatrona di Vivaro, che
ricorre nei giorni 4-5-6 agosto.
ART. 5 STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE
Negli atti, il Comune si identifica con il nome di Vivaro Romano. Ha un proprio stemma e
un gonfalone contraddistinto da un drappo di verde con la bordatura di giallo alla base del quale, su
lista bifida e svolazzante, in lettere lapidarie nere, è scritto “COMMUNITAS VIVARII 1807”; lo
stemma, su campo oro, raffigura un cespo di rose canine o silvestri avvinte da una vipera. Lo
stemma e il Gonfalone sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ufficio Onorificenze e Araldica, con D.P.R. 28 maggio 2010.
Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a particolari iniziative. L’uso dello stemma, del
gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
ART. 6 PARI OPPORTUNITA’
1. Il Comune garantisce l’assunzione del principio della pari opportunità tra uomo e donna in tutte
le azioni di governo, valorizzando la differenza di genere, promuovendo il pieno riconoscimento
delle professionalità.
2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonché la presenza,
secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali
non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
ART. 7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONI SOCIALI E DIRITTI DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale,
per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.LGS.
18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
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ART. 8 FINALITA’
Il Comune di Vivaro Romano, con riferimento alle direttive degli organismi internazionali e
ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione:
1. promuove gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno
rispetto delle compatibilità ambientali;
2. promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme ad altre istituzioni
nazionali e internazionali, al controllo di ogni forma di inquinamento assicurando i diritti e
le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
3. attua un programmatico e organico assetto del territorio nel rispetto dell’ambiente e della
tutela del suolo e delle risorse idriche;
4. assicura la conservazione dell’antico impianto urbanistico del centro storico ed il suo valore
e interesse culturale;
5. cura gli interessi della comunità assicurando la promozione dei valori culturali, sociali
economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando
affinché esso ne conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati,
esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi propri della società civile che lo
rappresenta;
6. promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
7. concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute e
all’assistenza sociale;
8. tutela la vita umana, la persona e la famiglia garantendo, tramite i servizi sociali e educativi,
l’assistenza sociale, diritto allo studio, formazione culturale e professionale per tutti, in un
quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e di pensiero;
9. sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela
verso le persone disagiate e svantaggiate, agli anziani e ai minori anche in collaborazione
con le associazioni di promozione sociale;
10. rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche attraverso la
promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
11. coordina lo sviluppo economico e sociale favorendo le attività commerciali e no-profit
artigianali, turistiche, sportive del tempo libero fornendo le necessarie infrastrutture e
supporto tecnico-amministrativo
4
ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in
suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)
Capo I – Consiglio comunale
ART. 10 ELEZIONE – COMPOSIZIONE – COMPETENZE
L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
ART. 11 IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità di Vivaro Romano ed è organo di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo.
2. E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e si riunisce di norma nella sede
municipale.
3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale
sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzione; provvede alla nomina degli
stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
6. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha
funzione di rappresentanza democratica della comunità.
ART. 12 FUNZIONAMENTO
Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento
che in ogni caso dovrà disciplinare
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1. la costituzione dei gruppi consiliari;
2. la convocazione del Consiglio comunale;
3. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
4. la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni e
l’organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune, entrano in carica all’atto della
proclamazione.
6. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi
all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il
Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto
previsto dal capo 2 del titolo 3 del T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000.
8. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle disposizioni statutarie, regolamentari e di ogni
altra deliberazione del Consiglio, nonché diritto di interrogazione, di interpellanza e di
mozione.
9. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere, con le modalità stabilite dal
regolamento, dagli Uffici Comunali e dagli Enti o Aziende da essi dipendenti notizie,
informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
10. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno; le
indennità dei consiglieri sono stabilite per legge.
11. Il consiglio comunale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e nell’ambito degli
stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita norma del presente
statuto e del proprio regolamento interno.
12. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di
partecipare ai lavori delle commissioni.
13. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del
consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dello stesso
consiglio, presa con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
14. I consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ai fini del recapito,
degli avvisi di convocazione del consigli comunale e delle comunicazioni ufficiali del
Comune, diversamente sarà valido il deposito presso la Casa comunale.
6
ART. 13 SESSIONI DI CONSIGLIO
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente;
entro il mese di settembre per la verifica degli esercizi di bilancio;
entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio
successivo.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
ART. 14 ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE
Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare,
adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati
dalla legge.
ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti, garantendo almeno un rappresentante della
minoranza. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal
regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano
preventivamente le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, svolgono ogni attività preparatoria dei
provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono nei modi stabiliti del presente Statuto e
dal Regolamento allo svolgimento delle attività amministrative del Comune.
ART. 16 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI
Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali temporanee per lo
studio, la valutazione e l’impostazione di interventi e progetti e piani di particolare rilevanza che
non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Tali commissioni
concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale che adotta gli
eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’indagine. Delle commissioni fanno parte
rappresentanti di tutti i gruppi.
ART. 17 INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI
Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di
approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la
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nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende e istituzioni.
Capo II – Sindaco e Giunta comunale
ART. 18 IL SINDACO
1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del
Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi
dello Stato.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento,
subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi
scelti, per il successivo quinquennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie,
evidenziandone la priorità.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana
e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
ART. 19 FUNZIONI DEL SINDACO E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
2. convoca e presiede la Giunta comunale ed è l’interprete ufficiale degli indirizzi
espressi dal Consiglio comunale;
3. esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
4. assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre
istituzioni economiche, culturali, sociali., promuovendo ogni iniziativa tesa allo
sviluppo delle attività;
5. indice i referendum e ne proclama i risultati;
6. Invia le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio,
nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del
Comune;
8
7. concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere impegnando
la politica generale del Comune;
8. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e
società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati
dal Consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
9. dirige e vigila sull’espletamento del servizio e adotta i relativi provvedimenti inerenti
la Polizia urbana;
10. impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici
e servizi;
11. inoltre, il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio
comunale;
12. nomina il Segretario scegliendolo dall’apposito Albo;
13. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
14. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi a alla esecuzione degli atti con
il concorso degli assessori comunali, e con la collaborazione, secondo le sue
direttive, del Segretario comunale;
15. il Sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,
nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
16. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla
legge;
17. sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile,
anagrafe ed elettorale di competenza statale e sovrintende, informandone il prefetto,
ai servizi di vigilanza e a quanto interessa alla sicurezza dell’ordine pubblico.
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ART. 20 DIMISSIONI DEL SINDACO
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale e al
Segretario Comunale e fatte prevenire all’ufficio protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
al Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione
immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti previsti dalla Legge.
ART. 21 IL VICESINDACO
1. Il Vicesindaco è l’assessore con delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni
spettanti al Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco
provvede l’assessore più anziano di età.
ART. 22 DELEGHE DEL SINDACO
1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori, ai consiglieri comunali e
ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. La delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni, deve essere
accettata espressamente e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al
Sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
3. Il Sindaco può delegare le funzioni al segretario generale, ai dirigenti e responsabili
dei servizi con contratto a tempo indeterminato, nonché la capacità di rappresentare
in giudizio l’Ente.
4. L’esercizio totale o parziale delle funzioni delegate non richiede accettazione e
produce i suoi effetti finché non sia revocato.
5. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal
Sindaco che provvede all’attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad
altro soggetto.
ART. 23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito
dalla normativa pro-tempore vigente in materia. Il sindaco nomina, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la
normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui
un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
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2
. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono essere tuttavia
nominati anche assessori esterni al Consiglio, in un numero massimo di due, purché
dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella
discussione, ma non hanno diritto di voto.
ART. 24 LA GIUNTA COMUNALE – FUNZIONI E COMPETENZE
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con
il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della
trasparenza e dell’efficienza; svolge, inoltre, attività propositive e di impulso nei
confronti del Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale della sua attività, svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Consiglio.
5. Adotta le variazioni al bilancio in via d’urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
6. La Giunta è convocata dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali che,
contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sono trasmesse in elenco ai capi
gruppo consiliari. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli
assessori, i compiti, le attività e il funzionamento della Giunta sono stabiliti dal
Regolamento. La Giunta può modificare qualsiasi atto di interesse pubblico di
propria competenza.
7. Il Responsabile del Servizio nomina i membri delle commissioni per i concorsi
pubblici riguardanti il proprio servizio e il Segretario Comunale e per l’assunzione di
personale di cat. D.
8. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.
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9. La Giunta fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e il Responsabile
del Servizio costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento.
10. La Giunta decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente.
11. Le decisioni istituzionali della Giunta comunale possono essere formalizzate anche
fuori dal territorio comunale.
ART. 25 CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE
1. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori dandone comunicazione
al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio
per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta
del Consiglio.
TITOLO III
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte
ART. 26 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti con le modalità
previste dal Regolamento a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vivaro
Romano, ovvero che siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente.
ART. 27 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato quale
strumento di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, che operano nel territorio e
12
svolgono attività di interesse locale; ne favorisce l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente
secondo le modalità stabilite dal Regolamento: riconosce le facoltà di prendere visione degli atti, di
intervenire e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi qualora ne
abbiano l’interesse.
Il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili familiari, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, per la realizzazione di progetti proposti alle associazioni iscritte
nell’apposito elenco che forniamo di seguito: Pro-Loco, Associazione Culturale di Varia Umanità e
Musica
VIVARIUM, Centro ricreativo Terza Età, ANC – Sezione di Vivaro Romano “Ippolito
Cortellessa”, Comitato Festeggiamenti Patronali, nonché a ulteriori associazioni che verranno
costituite, purché regolarmente dotate di registrazione notarile, atto costitutivo e statuto.
Il Comune collabora, nella gestione delle terre, con l’Università Agraria di Vivaro Romano,
l’ente autonomo costituitosi nel 1907 in seguito al riscatto dei possedimenti del Feudo Borghese
operato dal cardinale Angelo Di Pietro.
Il Comune tramite l’istituto organico di Protezione Civile, nel caso di gravi catastrofi o
calamità naturali, con effetti sulla popolazione, predisporrà tempestivamente i primi interventi di
soccorso, così come prevede all’immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di opere e servizi
di propria competenza.
ART. 28 CONSULTAZIONI POPOLARI
Il Comune può consultare le associazioni e le società cooperative operanti nei settori
economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo prima dell’adozione di delibere o altri atti
amministrativi di interesse pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
ART. 29 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello
Stato.
2. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità nell’azione amministrativa, è riconosciuto ai
cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, con le modalità
stabilite dal Regolamento.
3. I casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.
4. Per assicurare l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il
Regolamento dovrà prevedere a) gli atti di cui potrà essere vietata l’esibizione; b) le forme e
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le modalità di esercizio del diritto di accesso; c) la disciplina del rilascio delle copie di atti,
previo pagamento dei soli costi e le modalità di esercizio del diritto di informazione.
5. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica, informatica e di qualunque altra specie di contenuto
degli atti formati dalla Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa.
ART. 30 PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE
I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione possono rivolgere in modo
associato agli organi comunali petizioni, proposte e istanze per la migliore tutela di interessi
collettivi. Il Sindaco, o suo delegato, secondo la natura del contenuto dell’istanza risponde alle
petizioni entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Capo II
Referendum consultivo
ART. 31 REFERENDUM
1. E’ istituito il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.
2. Per l’indizione del referendum la richiesta dei cittadini deve essere corredata dal numero di
sottoscrizioni autenticate nella forma di legge e presentate all’ufficio del Segretario
Comunale per la verifica della regolarità, pari al 20% del corpo elettorale.
3. Il referendum può essere, altresì, promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
4. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco, entro novanta giorni dal deposito della
richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i provvedimenti in materia di:
·
Tributi locali, tariffe e rette
·
Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
·
Personale comunale
·
Bilancio preventivo e consuntivo
·
Assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti
·
Attività vincolata all’amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti
·
Strumenti urbanistici
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6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad
opera del Sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate
deliberazioni.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I – Gli uffici
ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in
conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi
sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
comunale, al Sindaco e alla Giunta.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e di
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini
adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini.
ART. 33 FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i
contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le
procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2. I responsabili degli uffici presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono
le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri.
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ART. 34 INCOMPATIBILITA’
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far svolgere un conflitto di
interessi con l’Ente. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste
dal Regolamento di organizzazione.
ART. 35 ALBO PRETORIO ED I INFORMAZIONE
Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima
conoscibilità. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo
pretorio comunale per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o
venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il responsabile del servizio cura l’affissione degli atti.
Capo II – Il Segretario Comunale
ART. 36 IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è
scelto tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Il
rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 03/02/1993
n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al Segretario comunale spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa delle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l’attività inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal
Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
4. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio
e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua
fiducia. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture
private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
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TITOLO V
FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO
ART. 37 ORDINAMENTO
1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa
previsti nel regolamento. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune in conformità alle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà
impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un
proprio demanio e patrimonio.
3. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e
partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o
regolamento.
ART. 38 BILANCIO COMUNALE
1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti
questa fissati dal Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro
il termine stabilito dal Regolamento.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.
ART. 39 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
L’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è compilato annualmente dal
ragioniere del Comune che risponde all’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
ART. 40 RENDICONTO DELLA GESTIONE
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
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ART. 41 IL REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla
Legge.
2. L’organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è
revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull’espletamento del mandato.
3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, risponde della verità delle sue attestazioni.
4. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne
riferisce immediatamente al Consiglio.
ART. 42 TESORERIA
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge del
Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
ART. 43 UNIONE DEI COMUNI
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti
pubblici territoriali.
2. Il Consiglio comunale costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge
unione di comuni con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, migliorare le
strutture pubbliche e d offrire servizi più efficienti alla collettività.
3. Il Comune di Vivaro Romano fa parte dell’Unione intercomunale “Medaniene”,
comprendente, inoltre, i paesi di Anticoli Corrado, Arsoli, Roviano, Cineto Romano,
Riofreddo, Vallinfreda.
4. L’Unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione,
per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
anche con i Comuni.
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ART. 44 CONSORZI
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi ed altri organismi similari
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme
previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti
la convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al
comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del
consorzio.
ART. 45 CONVENZIONI
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di
fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 46 ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
di interventi o programmi di intervento, di progetti di particolare complessità che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del
Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e
prevalente del Comune sull’opera e sugli intereventi o sui programmi di intervento
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma viene definito in apposita conferenza la quale provvede
altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 del decreto
legislativo 267/2000.
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ART. 47 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1. Le funzioni amministrative relative allo sport trovano loro fonte nell’art. 60 del
D.P.R. 616/1977, e nel D. LGS. 08.01.2004, n. 15 ed hanno collocazione nell’area
dei servizi pubblici locali.
2. Il Comune, nel rispetto del regolamento, può affidare alle società sportive locali la
concessione degli impianti sportivi comunali per le manifestazioni di interesse diretto
delle stesse società ovvero conferire gli impianti in concessione.
3. La gestione delle attività connesse all’evento sportivo e le manifestazioni ad eventi
non collegati con avvenimenti sportivi sono definite con il provvedimento di
concessione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 48 LIMITI
La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina delle funzioni ad essi
conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro
autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme
statutarie con essa incompatibili.
ART. 49 MODIFICHE E ADEGUAMENTI DELLO STATUTO
Le modifiche e gli adeguamenti dello statuto sono deliberate dal consiglio, comunicate con
la procedura stabilita dall’art. 1 comma 3 e art. 6 comma 4 del d.lgs. 267/2000. La proposta di
deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale
congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni di
cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con
l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
ART. 50 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso
all’Albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
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2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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INDICE
TITOLO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Definizione
Art. 2 Autonomia
Art. 3 Sede
Art. 4 Territorio
Art. 5 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore
Art. 6 Pari Opportunità
Art. 7 Assistenza – Integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili –
Coordinamento degli interventi
Art. 8 Finalità
Art. 9 Tutela dei dati personali
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)
Capo I – Consiglio comunale
Art. 10 Elezione – Composizione – Competenze
Art. 11 Il Consiglio Comunale
Art. 12 Funzionamento
Art. 13 Sessioni di consiglio
Art. 14 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 15 Commissioni consiliari permanenti
Art. 16 Costituzione di commissioni speciali
Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II – Sindaco e Giunta
Art. 18 Il Sindaco
Art. 19 Funzioni del Sindaco e indirizzi generali di governo
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Art. 20 Dimissioni del Sindaco
Art. 21 Il Vicesindaco
Art. 22 Deleghe del Sindaco
Art. 23 Composizione della Giunta
Art. 24 La Giunta comunale – Funzioni e competenze
Art. 25 Cessazione della carica di assessore
TITOLO III
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte
Art. 26 Partecipazione dei cittadini
Art. 27 Istituti di partecipazione popolare
Art. 28 Consultazioni popolari
Art. 29 Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi
Art. 30 Petizioni, istanze e proposte
Capo II
– Referendum consultivo
Art. 31 Referendum
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I – Gli uffici
Art. 32 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33 Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 34 Incompatibilità
Art. 35 Albo pretorio e informazione
Capo II – Il Segretario Comunale
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Art. 36 Il segretario comunale
TITOLO V
FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO
Art. 37 Ordinamento
Art. 38 Il bilancio comunale
Art. 39 Amministrazione dei beni comunali
Art. 40 Rendiconto della gestione
Art. 41 Il revisore dei conti
Art. 42 Tesoreria
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 43 Unione dei comuni
Art. 44 Consorzi
Art. 45 Convenzioni
Art. 46 Accordi di programmi
Art. 47 Impianti sportivi comunali
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 48 Limiti
ART. 49 Modifiche e adeguamenti dello statuto
ART. 50 Entrata in vigore